L’INL, con la nota n. 4539 del 15/12/2020, ricordando che l’art. 12-bis del DL 76/2020 ha sostituito l’art. 14del Dlgs 124/2004, ampliando il campo di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo, ha riepilogato i casi in cui tale provvedimento può essere adottato, tra i quali quando le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non sono soggette a sanzioni penali e amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione degli obblighi normativi e contrattuali.

Il riferimento agli obblighi contrattuali violati deve essere inteso con riferimento al CCNL applicato anche di fatto dal datore di lavoro e in relazione alla parte normativa ed economica del CCNL.

Inoltre la disposizione dell’Ispettorato trova applicazione anche quando la violazione è punita con una sanzione civile e in relazione a comportamenti pregressi quando la condotta richiesta può materialmente sanare la violazione   dell’obbligo ovvero è funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro.

La disposizione invece non può trovare applicazione nei casi in cui gli obblighi trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.

Il personale ispettivo dovrà valutare complessivamente la fattispecie concreta oggetto di accertamento, finalizzata a fornire al lavoratore l’effettiva tutela.

L’INL allega alla nota anche un elenco, non esaustivo, delle ipotesi in cui può trovare applicazione la disposizione.