La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, pronunciandosi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, ha dichiarato che la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori “indiretti”, testualmente riferita ai dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore, deve essere estesa anche ai dipendenti del subfornitore.

La ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica un’esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.