Appalto, subappalto e controlli per limitare la responsabilità solidale
A cura della redazione

Il Ministro dell'economia, di concerto con quello del lavoro, ha firmato il decreto 25/02/2008 che regolamenta i controlli dell'appaltatore sul subappaltatore, al fine di limitare la responsabilità solidale per il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dei lavoratori dipendenti occupati.
Più precisamente il subappaltatore deve comunicare giornalmente all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati e ogni eventuale variazione. In questo modo l'appaltatore viene a conoscenza dei lavoratori sui quali opera la responsabilità solidale.
Il decreto inoltre regolamenta le modalità di versamento degli oneri relativi al personale occupato nell'appalto sui cui opera la solidarietà tra appaltatore e subappaltatore. Più precisamente è stata apportata una modifica al modello F24 che permette al subappaltatore di effettuare le ritenute fiscali, previdenziali e dei premi assicurativi utilizzando il codice fiscale dell'appaltatore. Ne consegue che il subappaltatore dovrà utilizzare tanti modelli F24 quanti sono i contratti di subappalto in essere. In ciascun modello F24 il subappaltatore indicherà i contributi e le imposte in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati.
In merito ai controlli che l'appaltatore può effettuare sul subappaltatore al fine di limitare la responsabilità solidale, il decreto prevede due modalità distinte a seconda che riguardino gli aspetti previdenziali oppure quelli fiscali. Nel primo caso il subappaltatore deve produrre un prospetto analitico in forma libera contenente il nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte, l'aliquota contributiva applicata e gli importi versati. Oltre questo prospetto devono essere presentati anche il DURC e una dichiarazione che attesti che i versamenti sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'appalto. Nel secondo caso invece il subappaltante deve produrre all'appaltatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta il versamento delle ritenute fiscali, oltre alla copia del modello F24 pagato.
Il decreto infine prevede che in luogo della predetta documentazione il subappaltatore può produrre un'asseverazione rilasciata dal consulente del lavoro o altro professionista abilitato.
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