Appalto: la responsabilità solidale è estesa anche alla subfornitura
A cura della redazione
L’INL, con la circolare n. 6 del 29 marzo 2018, ha chiarito che il regime di solidarietà disciplinato dall’art. 28 del D.Lgs. 276/2003 in materia di appalti trova applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.
In particolare, viene richiamata la recente sentenza n. 254/2017, con la quale la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ambito applicativo del citato art. 29; la Corte, infatti, ha chiarito che la ratio della norma risiede nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale” e pertanto “non giustifica una esclusione della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
In ragione di ciò l’art. 29 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando, nell’economia dell’argomentare della Corte, che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo.
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