La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11720 del 20 maggio 2009, ha stabilito che l'appalto di manodopera è illecito quando non è l'appaltatore a gestire concretamente il rapporto, bensì l'appaltante. L'art. 1 della L. n. 1369/1960 sancisce, infatti, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto prestazioni lavorative, con l'attribuzione all'appaltatore di soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.