La Corte di Cassazione, con la sentenza 9/01/2020, n.251, ha deciso che negli appalti c.d. pesanti, ossia quelli che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, il requisito dell’autonomia organizzativa necessario per attestare la genuinità dello stesso, può essere provato verificando che effettivamente l’appaltatore ha l’organizzazione di questi mezzi.

Negli appalti in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro (c.d. leggeri), l’appalto può dirsi genuino se in capo all’appaltatore sussiste un’effettiva gestione dei propri dipendenti.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, un lavoratore era ricorso al giudice del lavoro affinché venisse riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’appaltatore, anche se formalmente inquadrato alle dipendenze dell’appaltante/committente, in quanto riteneva illecito l’appalto stipulato tra le due società.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno ritenuto lecito l’appalto, anche se il lavoratore utilizzava strumenti software di proprietà del committente oltre ad una postazione lavorativa presso la medesima composta da una scrivania, un pc connesso con la rete aziendale e il telefono.

La sentenza ha richiamato il principio (Cass. n. 25064/2013 e 16488/2009) secondo cui in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante/committente dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie di pseudoappalto vietata solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore.

Questa presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore mediante il conferimento di capitale diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro, know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (Cass. 4585/1994).

Secondo i giudici di legittimità, questo criterio assume maggiore rilievo dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 dato che la descritta presunzione prevista dalla L. 1369/1960 è stata abrogata non essendo più richiesto che l’appaltatore sia titolare di mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante è possibile provare in altro modo la genuinità dell’appalto, come verificando che vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa.