Il Ministero del lavoro, con la circolare 11/02/2011 n.5, è intervenuto per riepilogare la disciplina degli appalti ad oggi in vigore evidenziandone alcune particolarità che distinguono l’appalto dalla somministrazione di lavoro che vale la pena non dimenticare anche per evitare di incorrere nel regime sanzionatorio.
Prima di tutto il Ministero ricorda che un elemento fondamentale per qualificare come genuino un appalto è l’organizzazione dei mezzi. E’ necessario in particolare verificare chi esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nonché chi si assume il rischio d’impresa.
Proprio in merito a quest’ultimo requisito la circolare sottolinea che il rischio d'impresa può essere accertato se sussistono i seguenti indici rilevatori: 1) l'appaltatore ha già in essere un'attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente; 2) l'appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata; 3) l'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato.
Il ministero del Lavoro ha ulteriormente chiarito che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente, ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore, non costituisce di per sé un elemento decisivo che pregiudica la genuinità del contratto, laddove siano presenti gli altri requisiti essenziali, quali l'organizzazione imprenditoriale, il rischio d'impresa, l'esercizio del potere direttivo, l'impiego di capitali, macchine e attrezzature ecc.. Inoltre, ai fini della verifica possono contare altri elementi quali l'iscrizione al registro delle imprese, il libro giornale e il libro degli inventari, il libro unico del lavoro, il Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Se l’appalto è illecito sia l’utilizzatore che il somministratore vengono puniti con la pena dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.  La sanzione è pari a 70 euro per ciascuna giornata in cui è stato impiegato il lavoratore qualora l'appalto illecito è stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo (si parla in questo caso di appalto fraudolento).
In merito all’aspetto economico, il Ministero precisa che la determinazione dei trattamenti retributivi minimi da garantire ai lavoratori impiegati nell'appalto è affidata all'autonomia contrattuale collettiva, con possibili divaricazioni salariali, all'interno del medesimo appalto, tra i dipendenti del committente e quelli dell'appaltatore, le cui prestazioni possono apparire, in astratto, omogenee o comparabili. Non va dimenticato che l'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 stabilisce l’obbligo del rispetto degli accordi collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, favorendo così l’applicazione delle tariffe minime retributive previste dalla contrattazione collettiva e il rispetto delle norme contrattuali relative al personale nei casi di cambio d’appalto. Questo principio assume maggiore rilievo nell'ambito dell'edilizia dove l'applicazione del contratto collettivo, compresa l'iscrizione e il versamento della contribuzione agli enti bilaterali, costituisce requisito essenziale ai fini del rilascio del Durc. Nel settore dell'artigianato, ove l'impresa non aderisca al sistema della bilateralità, il rispetto della parte economico-normativa del Ccnl implica la corresponsione di un elemento aggiuntivo per assicurare condizioni di effettiva equivalenza retributiva.
La circolare ministeriale ha fornito indicazioni anche per quanto riguarda la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, relativamente agli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti dall'appalto e dal subappalto. Viene chiarito che la responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per contributi e ritenute fiscali trova applicazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori subordinati, mentre per le retribuzioni la solidarietà si estende anche ai lavoratori con diverse tiptologie contrattuali come ad esempio i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione.
Il regime della solidarietà di cui all’art. 29 del DLgs 276/2003 trova applicazione non solo negli appalti e subappalti, ma anche in caso di trasferimento del ramo d’azienda.
In materia di sicurezza sul lavoro negli appalti, la circolare ricorda che la declinazione più puntuale delle misure di prevenzione e protezione dagli incidenti viene realizzata mediante l'elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). Quest’ultimo, elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomo coinvolti nelle attività oggetto dell’appalto, con la sola eccezione dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture materiali o attrezzature e dei lavori o servizi di durata non superiore a due giorni.
Infine, conclude la circolare, altre misure di sicurezza utili negli appalti sono la qualificazione professionale delle imprese e il meccanismo della “patente a punti” nell'edilizia, che prevede la decurtazione di un punteggio predeterminato in relazione all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con divieto di continuare ad operare nel settore edile in caso di azzeramento del punteggio. (che per la piena operatività è necessario attendere l’emanazione dell’apposito DPR).