Sulla G.U n. 181/2021 è stata pubblicata la Legge 29/07/2021 n. 108, di conversione del DL 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) che modifica l’art. 47 sui contratti di appalto pubblici prevedendo che le aziende che partecipano al bando, non solo devono garantire le pari opportunità generazionali e di genere, ma anche la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

In particolare si prevede che gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 100 sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante la certificazione che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il collocamento obbligatorio ed più precisamente l’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Certificazione e relazione vengono poi pubblicate sul sito internet del committente.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, si applicano le penali previste dai contratti di appalto.

Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere, l’assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne di qualsiasi età, oltre all’inclusione lavorative delle persone disabili, le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara specifiche clausole.

Tra le misure premiali che possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente viene inclusa anche quella che prevede che l’azienda per l’esecuzione del contratto di appalto o la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima prevista come requisito di partecipazione anche persone disabili, oltre a giovani di età inferiore a 36 anni e donne.