Appalti pubblici: il costo del personale va computato nel valutare l'offerta migliore
A cura della redazione

Il Tar di Torino, con la sentenza 6/02/2015 n.250, ha deciso che l’importo che deve essere utilizzato per il confronto competitivo tra i concorrenti è il totale del prospetto di offerta, risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti, cui sono aggiunti i costi del personale e degli oneri della sicurezza aziendale.
Inoltre, in sede di verifica della congruità dell’offerta, la stazione appaltante deve valutare la sostenibilità economica del ribasso anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica è prescritto che l’offerta indichi separatamente il costo del personale e gli oneri della sicurezza.
La questione ruota intorno all’art.82 del DLgs 163/2006, modificato dal decreto Del Fare (DL 6/2013 – L. 98/2013) secondo cui il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In sostanza la norma ha la finalità di assicurare che l’affidamento dei contratti pubblici avvenga nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti (retributivi e contributivi) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle commesse pubbliche.
Secondo i giudici, la norma se venisse interpretata in senso letterale, e cioè come espressione della necessità di valutare il prezzo offerto dai concorrenti scorporando il costo del personale dal resto delle voci indicate in offerta, produrrebbe a seconda dei casi, o effetti distorsivi sulle gare di appalto oppure un’indebita compressione dell’autonomia imprenditoriale dei concorrenti da parte dell’amministrazione appaltante.
Deve quindi essere ricercata nella norma un’interpretazione sostanziale e logico-sistematica con la conseguenza che la disposizione va letta come diretta ad affermare l’obbligo per le stazioni appaltanti di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera.
Pertanto il ribasso offerto, può essere giustificato, in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, da una organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttiva, ma tutelando al contempo il costo del personale.
In conclusione, secondo quest’ottica interpretativa, la norma non intende sottrarre la componente del costo della manodopera alla quantificazione della base d’asta e al confronto concorrenziale, ma si limita a fissare delle regole da seguire in sede di sub-procedimento per la verifica di congruità dell’offerta.
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