Anche in relazione al personale impiegato negli appalti pubblici, occorre verificare il rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazione comparativamente più rappresentative, ai fini della fruizione di qualsiasi beneficio normativo e contributivo che l'ordinamento intende riservare a determinate platee di datori di lavoro (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006), ivi compreso l'esonero contributivo già previsto dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016.

Lo precisa il Ministero del lavoro con la nota n. 14775 del 26 luglio 2016, con cui sottolinea altresì che, a prescindere dal tema dei benefici normativi e contributivi e da quello relativo all'imponibile contributivo, il D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 30, comma 4, ha stabilito inequivocabilmente l'applicazione del "contratto leader" in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni. Il "contratto leader", inoltre, viene individuato quale parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase progettuale dell'appalto ai fini della determinazione dei relativi costi, sia nella successiva fase di aggiudicazione dell'appalto ai fini della individuazione delle c.d. offerte anomale.

Ulteriori precisazioni riguardano il settore cooperativistico e la responsabilità solidale, con riferimento agli obblighi contributivi e retributivi, tra appaltatore e subappaltatore.