La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 3 del 27 marzo 2014, ha precisato che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, il committente ha l’obbligo di verificare, ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
Il Ministero aggiunge, inoltre, che, per il rispetto degli adempimenti di cui sopra, l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, sono elementi sufficienti.
Il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, ma i documenti e le informazioni necessarie ai fini della sua elaborazione.