L’Inail, con la circolare n. 54 dell’11 ottobre 2012, ha fornito indicazioni operative in materia di responsabilità solidale negli appalti, in considerazione delle novità introdotte dalla Riforma del Lavoro (L. 92/2012) e della legge di conversione del c.d. Decreto Sviluppo 2012 (L. 134/2012).
Con specifico riferimento alle ipotesi di responsabilità solidale per i premi Inail, si rileva che il committente risponde in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori (e l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore) per l’intero importo del premio dovuto, con esclusione, a partire dal 10.2.2012, delle sanzioni civili.
Sono responsabili solidali:
• il committente, chiamato a rispondere con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003;
• l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore.
Il vincolo della solidarietà tutela tutti i “lavoratori”; non solo, quindi, i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto.