Appalti e responsabilità solidale, le indicazioni dell'Inail
A cura della redazione
L’Inail, con la circolare n. 54 dell’11 ottobre 2012, ha fornito indicazioni operative in materia di responsabilità solidale negli appalti, in considerazione delle novità introdotte dalla Riforma del Lavoro (L. 92/2012) e della legge di conversione del c.d. Decreto Sviluppo 2012 (L. 134/2012).
Con specifico riferimento alle ipotesi di responsabilità solidale per i premi Inail, si rileva che il committente risponde in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori (e l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore) per l’intero importo del premio dovuto, con esclusione, a partire dal 10.2.2012, delle sanzioni civili.
Sono responsabili solidali:
• il committente, chiamato a rispondere con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003;
• l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore.
Il vincolo della solidarietà tutela tutti i “lavoratori”; non solo, quindi, i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto.
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