L’INL, con la nota n. 1107 dell’11 dicembre 2020, ha fornito indicazioni in merito alla disciplina del provvedimento di diffida accertativa e del potere di disposizione di cui agli artt. 12 e 14, D.Lgs. n. 124/2004, in seguito alle modifiche operate dall’art. 12 bis del D.L. 76/2020 (L. 120/2020).

Con particolare riferimento al destinatario della diffida accertativa in qualità di obbligato solidale e filiera degli appalti, innanzitutto, si precisa che, con circ. 5/2011, il Ministero del Lavoro, nel fornire indicazioni al personale ispettivo circa la concreta applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale, ha chiesto di “comunicare” la diffida accertativa validata a tutti i responsabili in solido (committente, appaltatore e subappaltatore) atteso che la tempestiva  comunicazione del debito, nel contesto normativo precedente, risultava funzionale all’attivazione di meccanismi di autotutela a disposizione dell’obbligato solidale (ad es. blocco dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti).

Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla successiva nota prot. 13325/2014, che ha inteso evidenziare come tale comunicazione fosse finalizzata a “notiziare gli eventuali responsabili in solido delle conseguenze pregiudizievoli, in termini di eventuale chiamate in solidarietà per mezzo di atti successivi, che sarebbero potute derivare loro dall’adozione di siffatti provvedimenti”.

La possibilità di adottare un provvedimento “coercitivo” nei confronti del responsabile solidale è, quindi, una novità introdotta dalla L. 120/2020. La nuova formulazione dell’art. 12 del D.Lgs. 124/2004, nel consentire l’adozione della diffida accertativa “nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”, limita, tuttavia, gli effetti coercitivi al soggetto che “direttamente” utilizza la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione del coinvolgimento di tutti gli altri soggetti responsabili solidali ai sensi dell’art. 29, c. 2, del D.Lgs. 276/2003 interessati nella filiera dell’appalto.

Resta salva la possibilità di dare comunicazione del debito accertato a tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella filiera ai sensi di quanto già chiarito nella circ. 5/2011, una volta che la diffida abbia acquistato natura di titolo esecutivo. Dell’eventuale esistenza di tali soggetti appare inoltre opportuno notiziare anche il lavoratore onde consentirgli di attivarsi in forza dell’art. 29, c. 2, del D.Lgs. 276/2003.

Nella nota, vengono, inoltre, analizzati i seguenti aspetti:

  • Limiti di operatività del regime di solidarietà;
  • Pluralità di soggetti utilizzatori della prestazione lavorativa;
  • Ulteriori ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzo della prestazione lavorativa;
  • Differenze nella determinazione del quantum del credito;
  • Ulteriori questioni: proposizione contestuale di entrambi i rimedi da parte del medesimo obbligato.