Ape volontario: in caso di incapienza della pensione la trattenuta trova applicazione anche sulla 13ma mensilità
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 12 aprile 2018 n. 1604, ha fornito le prime indicazioni in merito ai criteri e al recupero dell’APE, nonché le istruzioni operative relative all’attivazione del Fondo di garanzia da parte degli Istituti finanziatori.
La restituzione dell’anticipo finanziario avviene con trattenute mensili ad importo fisso, per la durata di venti anni (240 rate), a partire dalla prima rata di pensione utile e con esclusione della tredicesima mensilità.
Se vi è incapienza sulla pensione diretta, in caso di titolarità di più prestazioni pensionistiche, la trattenuta prevista dal piano di ammortamento sarà applicata sulle altre pensioni, nel rispetto del limite del quinto della pensione e della salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del FPLD.
Diversamente, se il soggetto non risulta titolare di più pensioni, l’importo non recuperato mensilmente sarà trattenuto sui ratei di pensione successivi, contestualmente al recupero della rata corrente, comunque sempre nel rispetto dei criteri di salvaguardia sopra citati. In tali fattispecie, in cui vi sia un importo da recuperare a seguito dell’incapienza dei precedenti ratei mensili di pensione, il prelievo verrà effettuato anche sulla tredicesima mensilità.
In caso di erogazione del finanziamento supplementare, l’Istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata da trattenere sulla pensione. Contestualmente l'Istituto finanziatore dovrà provvedere al versamento dell’integrazione della commissione di accesso al Fondo, dandone comunicazione al gestore, e del premio della copertura assicurativa all'impresa assicuratrice.
Invece, in caso di estinzione anticipata totale, l'Istituto finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all'INPS la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile.
Infine in caso di estinzione anticipata parziale, l'Istituto finanziatore comunica all'INPS (che informa il richiedente) e all'impresa assicuratrice il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere a decorrere dal primo rateo di pensione utile. Nello specifico, è previsto il pagamento di un indennizzo a carico del soggetto finanziato direttamente all’Istituto finanziatore a ristoro dei costi amministrativi e di gestione.
In merito al Fondo di garanzia, l’INPS precisa che la concessione della garanzia è subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo, pari all'1,6% dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.
Il Fondo di garanzia garantisce l'80% del debito residuo nelle circostanze previste dall’articolo 14 del citato D.P.C.M. n. 150/2017 ed in particolare: ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS; qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'Istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento di tale importo; ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE; qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei 180 giorni successivi.
Riproduzione riservata ©