L’Inps, con il messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016.

I chiarimenti riguardano i lavoratori c.d. gravosi di cui all’articolo 1, commi 179 e 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, i soggetti con invalidità almeno pari al 74% e i soggetti che assistono e convivono con persone affette da handicap grave.

Riguardo ai primi, in particolare, si chiarisce che i 7 e 6 anni di attività lavorativa c.d. gravosa vanno intesi come periodi di anzianità contributiva riferita a tale attività maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento indicato dalla legge (ovvero 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo, ovvero, la successiva data di presentazione della domanda di “certificazione”, in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data, oppure di versamento/accredito dell'ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell'attività lavorativa).

La circolare fornisce inoltre precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017, nonché in relazione alla cumulabilità tra APE sociale, beneficio precoci e accesso alla pensione in salvaguardia e, inoltre, riguardo alla presentazione e all’accoglimento della domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione.

Da ultimo si sottolinea che l’Inps ha provveduto all’aggiornamento del modello per l’attestazione del datore di lavoro (AP116) circa lo svolgimento delle attività gravose, includendo le nuove professioni presenti nell’allegato B della legge n. 205/2017 e prevedendo un apposito campo per l’indicazione del codice professionale ISTAT, ove previsto dall’allegato A del decreto ministeriale 5 febbraio 2018. Pertanto, per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. “precoci”, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1 marzo 2018, è consentita l’integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 13 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio. Analoga possibilità è prevista per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale.