Ape sociale: il possesso dei requisiti può arrivare anche dalla Cassa Edile
A cura della redazione
La CNCE, con la nota 12/07/2017, facendo seguito al Messaggio INPS n. 2884/2017, ha predisposto un facsimile di attestazione che, su richiesta dell'interessato, rilascerà la Cassa Edile interessata e che certifica o meno il possesso dei requisiti per accedere all’Ape sociale da parte degli operai edili.
Nel citato messaggio, l’INPS aveva ricordato, infatti, la possibilità riconosciuta ai sensi del DPCM n. 88 del 23 maggio 2017 agli operi edili di farsi rilasciare una dichiarazione delle Casse Edili in alternativa alla dichiarazione del datore di lavoro.
Più precisamente l'art. 2, co. 1, lett. d) del suddetto DPCM stabilisce che può conseguire l'ape sociale il lavoratore dipendente in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni che, alla data della domanda, svolge da almeno sei anni in via continuativa una delle attività previste nell'Allegato A dello stesso decreto, tra cui rientra, al punto 1, l'attività di operaio edile.
L'art. 5, co. 2 del medesimo decreto stabilisce, poi, che il lavoratore richiedente l'ape sociale presenti anche una dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze ed ulteriori informazioni (contratto collettivo applicato, mansioni, livello di inquadramento, voci di tariffa INAIL).
Poiché si sono riscontrate numerose difficoltà di reperimento delle dichiarazioni dei datori di lavoro, la CNCE ha previsto che il lavoratore edile possa presentare all’INPS una dichiarazione rilasciata dalla propria Cassa Edile.
Nel compilare tale attestazione la Cassa Edile che riceve la richiesta da parte del lavoratore indicherà, oltre ai dati anagrafici dell'operaio, i periodi di iscrizione dello stesso presso il proprio ente nei sette anni antecedenti l'ultimo mese di iscrizione del lavoratore.
La stessa Cassa Edile potrà indicare i periodi di iscrizione presso altra Cassa del sistema nazionale, sulla base delle ore denunciate ai fini Ape alla Banca Dati Nazionale presso la CNCE.
Nel caso in cui non risulti, nel mese, alcuna ora utile ai fini ape e il lavoratore dichiari comunque di essere stato iscritto (ma in cassa integrazione, ferie etc...) la Cassa Edile interrogata ne richiederà conferma a quella competente, che dovrà inviare la relativa attestazione con riferimento a tale periodo.
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