APE sociale e lavoratori precoci: sospesi i termine di decadenza
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 50 del 4 aprile 2020, ha fornito i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 34 del DL 18/2020, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali ed ai relativi criteri applicativi.
Innanzi tutto, si chiarisce che i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali si intendono riferiti a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge non solo per l’esperimento dell’azione giudiziaria (es. art. 47 del DPR 639/1970, etc.), ma anche per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali.
La disposizione di legge trova applicazione con riferimento ai termini di decadenza, come sopra individuati, che non essendo decorsi alla data del 23 febbraio 2020, restano sospesi fino al 1° giugno 2020.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell’ambito di applicazione della norma in esame i termini di decadenza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per la presentazione delle seguenti domande:
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, di cui all’art. 1, c. 199 e ss., della L. 232/2016 (termine del 1° marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità c.d. APE sociale, di cui all’art. 1, commi 179 e ss., della L. 232/2016 (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, ai sensi dell’art. 1, commi 250 e 250 bis, della L. 232/2016 (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al D.Lgs. 67/2011, come modificato dalla L. 214/2011 e dalla L. 232/2016 (termine del 1° maggio 2020);
- pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, di cui all’art. 37, c. 1, lett. a), della L. 416/1981;
- conferma dell’assegno ordinario di invalidità, di cui all’art. 1, c. 7, della L. 222/1984.
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