Rapporto di lavoro
APE sociale: entro il 15 luglio la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 16/06/2017 n.100, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della c.d. Ape sociale, ossia la possibilità riconosciuta dalla Legge 232/2016, a coloro che si trovano in particolari condizioni soggettive e oggettive, di fruire di un’indennità fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Le disposizioni della Legge di Bilancio 2017 hanno poi trovato attuazione nel DPCM 23/05/2017 n.88 pubblicato sulla G.U. n. 138 del 16/06/2017.
L’Istituto previdenziale, prima di tutto ricorda chi sono i soggetti beneficiari. Si tratti di coloro che hanno almeno 63 anni di età e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva. E’ poi necessario che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del DPCM n. 88 del 2017. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) annesso al DPCM. Per tale categoria è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
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