L’INPS, con la circolare 16/06/2017 n.100, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della c.d. Ape sociale, ossia la possibilità riconosciuta dalla Legge 232/2016, a coloro che si trovano in particolari condizioni soggettive e oggettive, di fruire di un’indennità fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Le disposizioni della Legge di Bilancio 2017 hanno poi trovato attuazione nel DPCM 23/05/2017 n.88 pubblicato sulla G.U. n. 138 del 16/06/2017. L’Istituto previdenziale, prima di tutto ricorda chi sono i soggetti beneficiari. Si tratti di coloro che hanno almeno 63 anni di età e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva. E’ poi necessario che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del DPCM n. 88 del 2017.  I  sei  anni  si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) annesso al DPCM. Per tale categoria è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
L’indennità è incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22 (ASDI) e con l’indennizzo per cessazione attività commerciale previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996. Il beneficiario dell’APE sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti non superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui.  In caso di superamento dei limiti annui il soggetto decade dall’APE sociale. L’indennità percepita nel corso dell’anno diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero. L’indennità dell’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della Legge di Bilancio 2017. Pertanto per l’anno 2017, le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro. Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati interessati all’APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territoriale competente una domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Entro il 15 ottobre 2017 l’Inps attesterà la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni previste dal decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria. I soggetti che si trovano, o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge entro il 31 dicembre 2017, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. Coloro che potrebbero trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018. La domanda può essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i consueti  canali  istituzionali.  E' possibile compilare la domanda sul sito www.inps.it, ovvero rivolgersi a un patronato. Eventuali istanze presentate alle Sedi territoriali prima dell’entrata in vigore del citato decreto attuativo non potranno essere accolte. La graduatoria dei beneficiari viene stilata in base alla maggior prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia.  A parità di requisito, viene data priorità a chi ha presentato prima la domanda di riconoscimento delle condizioni. La rata non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo. Durante il godimento dell’indennità non spetta la contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto alla pensione. L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Se a seguito di accertamenti risulta che il beneficio è stato indebitamente erogato per carenza dei requisiti, ovvero in corso di godimento del relativo trattamento intervengano delle cause di decadenza, l’INPS procederà all’annullamento o alla revoca dell’indennità di Ape sociale. Infine si segnala che l’indennità dell’Ape sociale, percepita in mancanza del reddito di lavoro dipendente, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto.