APE sociale: riaperte le domande per il riconoscimento delle condizioni di accesso
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022, ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
Come noto, l’art. 1, c. 91, della L. 234/2021 ha previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022.
Il medesimo c. 91, nonché il successivo c. 92 hanno inoltre modificato, con effetto dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all’art. 1, c. 179, lettere a) e d), della L. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di disoccupati o di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.
Per i disoccupati di cui alla lett. a) del c. 179 dell’art. 1 della L. 232/2016, è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla L. di Bilancio 2022 (Allegato n.1), un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale e, per alcune di esse - operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) - è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso al trattamento in esame.
Infine, il c. 93 dell’art. 1 della citata L. 234/2021 ha incrementato le autorizzazioni ai limiti annuali di spesa al fine di garantire il finanziamento della misura.
Premesso quanto sopra, l’INPS rende noto che le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale sono state riaperte a fare data dal 18 gennaio 2022.
Dalla medesima data sono disponibili, nella sezione “Moduli” in “Prestazioni e servizi” presente sul sito dell’Istituto, anche i modelli per le attestazione che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della richiesta dell’APE sociale per la categoria di cui alla lett. d) del c. 179 dell’art. 1 della L. 232/2016, e successive modificazioni, differenziati a seconda che il richiedente del beneficio sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (AP148) o un lavoratore domestico (AP149).
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