L’INPS, con il messaggio n. 4192 del 24 novembre 2023, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’art. 14, c. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) e all’accordo di cui all’art. 1, c. 311, della L. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale.

Come noto, l’art. 1, commi 179 e 199, della L. 232/2016, rispettivamente in materia di APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci, prevede ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati.

Tra le causali indicate rientra la risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 604/1966.

L’art. 14, c. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha sospeso nel frangente emergenziale correlato all’epidemia da COVID-19 le procedure in corso di cui al citato art. 7 della L. 604/1966, e ha previsto al successivo c. 3 che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.

Anche in favore dei lavoratori aderenti al menzionato accordo è stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 22/2015.

La previsione di cui al citato art. 14 è contenuta, altresì, nell’art. 1, c. 311, della L. 178/2020, che disciplina le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 309 e 310 del medesimo art. 1, che sono state valide fino al 31 marzo 2021.

Sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sopra richiamate, l’INPS chiarisce che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’art. 14, c. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) e di cui all’art. 1, c. 311, della L. 178/2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale di nuova presentazione, nonché quelle pendenti, devono essere esaminate dalle Strutture territoriali INPS sulla base delle indicazioni fornite nel presente messaggio; le domande già respinte devono essere riesaminate dalle medesime Strutture chiedendo il ricaricamento della domanda alla casella e-mail helpcertificazioni@inps.it, sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per l’assicurato.