La CNCE, con una nota del 9 aprile 2014, in merito alle modalità di erogazione della prestazione APE per l'anno in corso, precisa che, sulla base degli accordi sottoscritti per il rinnovo dei CCNL per l'artigianato e la piccola impresa e nelle more della conclusione delle trattative per il rinnovo del Contratto nazionale per l'industria edile, la citata prestazione per il 2014 verrà erogata calcolandola sulla base degli importi orari in essere.

Si coglie l’occasione per ricordare che l’operaio matura il diritto all’Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore, anche in più circoscrizioni territoriali, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL, le ore di assenza per congedo matrimoniale, le ore per ogni mese intero di servizio militare di leva e le ore per congedo parentale. 

Il biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione che viene effettuata da Cassa Edile in occasione del 1° maggio. 

La prestazione per l'Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima ed è calcolata moltiplicando il numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e denunciate alla Cassa edile nel 2° anno del biennio, per degli importi orari stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per ciascuna categoria.

Poiché il predetto accordo di rinnovo non è ancora stato definitivamente approvato dalle parti sociali, la prestazione APE verrà erogata sulla base degli importi orari attualmente vigenti.