Le risposte date dall'Ufficio Italiano Cambi all'Unione nazionale giovani dottori commercialisti lo scorso 6 ottobre 2006. Domanda Il circoscritto periodo di tempo in merito alle operazioni frazionate è definito per gli intermediari finanziari con dm 19/12/91 sebbene in relazione all'art. 2 della legge 197. Si chiede se si configurino infrazioni di cui all'art. 1 della legge 197/91 in merito: 1) ai pagamenti delle fatture superiori ai 12.500 euro in contanti (per esempio una fattura di 30.000 pagata in contanti a 30, 60, 90 giorni configura o no un'operazione frazionata?). 2) alle operazioni di finanziamento effettuate dai soci alla società per 10.000 euro, per esempio in luglio e per ulteriori 10.000 euro in settembre, da parte di ciascun socio? 3) alla distribuzione di utili da una snc ai relativi soci per 10.000 euro in luglio e ulteriori 10.000 ad Agosto effettuata in contanti a favore di ciascun socio. In definitiva, il professionista tenutario delle scritture contabili di dette società in cui si evidenzino dette operazioni sarebbe sanzionato per omessa comunicazione alle direzioni provinciali dei servizi vari? A che cosa equivale il «Circoscritto periodo di tempo» evidenziato dalla normativa ai fini dell'art. 1 della legge 197/91? Risposta In merito al primo quesito occorre innanzitutto rilevare che la nozione di «circoscritto periodo di tempo» non ricorre nell'ambito della legge antiriciclaggio con riferimento alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e titoli al portatore (art. 1 della legge 197/1991), bensì essa trova applicazione con riferimento agli obblighi di identificazione e registrazione a carico degli intermediari. In questo ambito, infatti, il «circoscritto periodo di tempo» rappresenta il criterio di cumulo per quelle operazioni che, ancorché singolarmente inferiori alla soglia dei 12.500 euro, possono essere considerate frazionate, ovvero «parti di un'unica operazione». Non appare pertanto corretta la trasposizione di detto criterio alle disposizioni sul trasferimento del contante, nell'ambito delle quali è previsto che il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ricorra qualora il valore da trasferire risulti complessivamente superiore alla soglia dei 12.500 euro. Per una corretta definizione dell'avverbio «complessivamente» la giurisprudenza ha ritenuto che, posta la mancanza di una espressa delimitazione temporale nella legge, il «criterio oggettivo» (riferito riferito alla cumulabilità, nell'ambito dello stesso trasferimento, di varie specie di mezzi di pagamento) è da considerarsi riferimento principale, pur riconoscendo che anche elementi di natura temporale (che si riferiscano alla cumulabilità di più trasferimenti in un dato arco di tempo) possono essere presi in considerazione attraverso una valutazione caso per caso alla luce delle finalità della legge antiriciclaggio. Ciò posto, il primo caso (fattura di 30.000 euro pagata in contanti a 30, 60, 90 giorni) non costituisce violazione dell'art. 1, in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. La seconda e terza fattispecie andranno, invece, considerate secondo un approccio «caso per caso », posto che il frazionamento realizzato non appare connaturato al tipo di operazione posta in essere, al fine di valutare se lo scopo effettivo del frazionamento è stato quello di eludere la normativa in argomento. Domanda In relazione all'esenzione decretata dall'Uic degli incarichi conferiti al professionista dall'autorità giudiziaria (chiarimenti del 21 giugno n. 15) è da considerarsi abrogato (come parrebbe logico) anche l'obbligo in relazione alle operazioni di vendita di beni mobili e immobili nonché di formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice di cui all'allegato A2 della parte VI delle istruzioni Uic? Diversamente, quale sarebbe il cliente da identificare e registrare? Risposta Si conferma il fatto che l'attività svolta dal professionista a seguito di conferimento di incarico da parte dell'autorità giudiziaria, quale per esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi, infatti, il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall'art. I lett. g) e h) del decreto del ministero dell'economia 3 febbraio 2006, n. 141 e dal paragrafo I della parte I del provvedimento Uic citato. In merito alla sussistenza degli obblighi di identificazione e registrazione antiriciclaggio nel caso di delega delle operazioni di vendita ex art. 591 c.p.c. e, conseguentemente, della possibilità di considerare abrogata la voce relativa nella parte VI, allegato A2 delle citate Istruzioni, la questione è stata sottoposta all'attenzione del ministero dell'economia e finanze. Domanda Nelle dichiarazioni dei redditi l'obbligo di identificazione dovrebbe decorrere solo se dalla prestazione professionale scaturiscono imposte complessive superiori ai 12.500 euro (prestazioni professionali da cui scaturiscano mezzi di pagamento, beni o utilità superiori a tale ammontare). Le imposte sarebbero quelle complessive o quelle a saldo? Tale criterio vale anche per i modelli 730 e per gli «unici relativi alle persone fisiche»? Risposta Sulla base delle disposizioni vigenti per le dichiarazioni dei redditi gli obblighi di identificazione e registrazione hanno a oggetto prestazioni professionali da cui scaturiscono imposte, a saldo, superiori ai 12.500 euro. Detto principio trova applicazione anche per i modelli 730 e per quelli unici relativi alle persone fisiche. Domanda Quali sono i poteri dei funzionari dell'Agenzia delle entrate che effettuano controlli di carattere tributario per i clienti degli studi in merito alla normativa antiriciclaggio? Essi non essendo organi di polizia valutaria non possono contestare direttamente la violazione valutaria così come invece può fare la guardia di finanza. Quali sono, quindi, i «rischi » dei professionisti in merito a tali tipologie di controlli? Risposta In merito ai poteri dei funzionari dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli di carattere tributario per i clienti degli studi in relazione alla normativa antiriciclaggio, trattandosi di materia che non rientra tra le attribuzioni dell'Ufficio italiano cambi, si invita a formulare il quesito in argomento alle competenti autorità. Domanda L'art. 7, comma 1 del dlgs n. 56/04 evidenzia come «...in caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni debbano essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione». La stessa norma è ripresa nella circolare n. 152 del 2004 emanata dal comando generale della guardia di finanza. Appare, quindi, da ritenere che i professionisti non siano chiamati alla segnalazione degli assegni non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 197/91? Risposta Non si ritiene che dalle disposizioni citate si possa desumere il mancato obbligo, a carico dei professionisti, di segnalare gli assegni non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 197/1991. Si precisa, infatti, che la disposizione di cui all'art. 7 comma 1 del dlgs n.56/2004, secondo la quale: «In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni debbono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e che ne effettua l'estinzione» riafferma il principio secondo cui l'inosservanza di apporre il nominativo del beneficiario e la clausola di non trasferibilità coinvolge sia il traente sia il beneficiario (e quindi l'obbligo di segnalazione dell'eventuale infrazione ricade sia sulla banca negoziatrice sia su quella trattaria). Non si ritiene, infatti, che la disposizione sovraccitata possa escludere la regola principale, indicata nella prima frase dello stesso comma (art. 7, co. 1), secondo cui su tutti i soggetti indicati all'art. 2 grava l'obbligo di riferire di eventuali infrazioni alle disposizioni dell'intero art. 1. Domanda Per i sindaci revisori il chiarimento n. 10 del 21 giugno evidenzia una esclusione dagli obblighi antiriciclaggio. L'esclusione riguarda solo gli obblighi di identificazione e registrazione per i componenti del collegio o anche la segnalazione delle operazioni sospette? Tale segnalazione (se dovuta) spetta all'organo o a ciascun membro dello stesso. L'esclusione vale anche per gli obblighi di comunicazione delle infrazioni ex art. 1 della legge 197/91? Risposta L'attività svolta dai sindaci revisori comporta un'esclusione dagli obblighi antiriciclaggio in virtù del fatto che detta attività rientra nell'ambito di esenzione previsto dal provvedimento Uic, secondo cui: «Le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono, tuttavia, escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio». Si ricorda peraltro che il collegio sindacale degli intermediari abilitati a effettuare le operazioni di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in lire o valuta estera per valori superiori a 12.500 euro ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 legge 197/91 e successive modificazioni. Sul punto, l'art. 112 del Tub dispone che gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I della legge 197/91 devono essere trasmessi in copia entro dieci giorni all'Uic ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. Sulla portata di tale dovere generale per gli organi sindacali degli intermediari s'invita alla consultazione del parere n. 98 del 15 giugno scorso emesso dal ministero dell'economia, accessibile tramite il sito web dell'ufficio www.uic.it, sezione antiriciclaggio, partizione normativa, pareri comitato AR. Per quanto attiene ai sindaci di società «commerciali» (che non rientrino neppure nel novero degli operatori non finanziari sottoposti agli obblighi antiriciclaggio in base al decreto del ministero dell'economia 141/06 e relative istruzioni applicative Uic) si applicano le disposizioni del codice civile. In particolare, l'art. 2407 c.c. impone ai sindaci l'onere, e la relativa responsabilità civile e penale, di verificare il generale adempimento degli obblighi di legge, e quindi anche del divieto di cui all'art. 1, legge 197/91 e successive modificazioni, applicabile erga omnes, e di comunicare le eventuali violazioni accertate agli organi competenti. Domanda Il revisore «esterno» persona fisica (ex art. 2409-bis del c.c.) è o meno chiamato a identificare le società per le quali espleta l'incarico? Sussistono in questi casi esclusioni dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette? Risposta Il revisore esterno ex art. 2409bis del c.c. è destinatario degli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione, nonché di segnalazione di operazioni sospette. Domanda I revisori degli enti locali sono o meno esclusi dalla normativa antiriciclaggio? Risposta La tematica in argomento è stata sottoposta al ministero dell'economia e finanze. Domanda Le tenute di contabilità sono considerate prestazioni periodiche come quelle di cui al chiarimento n. 14 del 21 giugno? In altri termini, ogni anno devo provvedere a identificare e registrare il cliente e la prestazione? In caso di risposta affermativa quali sono i termini di registrazione nell'Archivio unico? Risposta È allo studio la possibile esclusione della tenuta di contabilità tra le prestazioni professionali periodiche al fine di ridurre l'onere per i professionisti di registrare nuovamente il cliente, seppure avvalendosi della modalità di identificazione indiretta, anche in caso di tacito rinnovo dello stesso incarico di tenuta della contabilità. Domanda Nel caso di tenuta di buste paga dovrà essere identificato il datore di lavoro o i singoli dipendenti? Quali sono in questi casi i termini di registrazione? Sono considerate prestazioni professionali periodiche? Se sì, con decorrenza di anno in anno o di mese in mese? Risposta Nel caso di tenuta di buste paga sarà considerato cliente il datore di lavoro e non i singoli dipendenti atteso che è il primo a conferire l'incarico al libero professionista, avvalendosi della sua assistenza professionale. Posto che nella suddetta fattispecie è oggetto di registrazione il solo conferimento dell'incarico e non i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui essa si esplica il termine per la registrazione è quello dei 30 giorni dall'accettazione dell'incarico che, di fatto, implica l'inizio della prestazione. Domanda L'art. 37, comma 49 dl 223/2006, conv. in legge 248/2006 ha sancito per i soggetti titolari di partita Iva l'obbligo dall'1/10/2006 di effettuare i versamenti fiscali dovuti esclusivamente mediante modalità telematiche utilizzando il mod. F24 cumulativo. Si chiede se il professionista delegato al pagamento di tasse e contributi per conto dei clienti, quale intermediario abilitato, debba provvedere all'identificazione del cliente delegante nell'archivio unico e alla registrazione dell'operazione quando le imposte cumulate nel modello F 24 superano i 12.500 euro. Risposta Nel caso di professionista delegato al pagamento di tasse e contributi per conto dei clienti si conferma che il professionista dovrà registrare tale operazione qualora le imposte cumulate nel modello F24 superino i 12.500 euro.