Il DLGS 21/11/2007 n.231 (pubblicato sul S.O. n. 267 alla G.U. 290 del 14/12/2007 e in vigore dal prossimo 29 dicembre) che da attuazione alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/Ce in materia di riciclaggio di denaro sporco e di terrorismo, ha previsto all'art. 12 che i consulenti del lavoro ( così come i commercialisti, i tributaristi, i notai, gli avvocati ed i revisori contabili) sono esonerati dall'osservanza degli obblighi previsti dallo stesso decreto legislativo durante l'esercizio di attività di amministrazione del personale o nella redazione delle dichiarazioni dei redditi.

Quindi in questi casi il consulente del lavoro non ha l'obbligo di identificare il cliente e di inserire i dati in un archivio e conservarli per 10 anni.

Il consulente del lavoro dovrà comunque segnalare all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia il sospetto che sono in corso azioni di riciclaggio di denaro sporco o di finanziamento del terrorismo.

Inoltre il professionista è esonerato dall'obbligo di segnalare le informazioni sospette ricevute dal cliente o  ottenute  riguardo  allo stesso, nel corso dell'esame   della   posizione   giuridica   del   loro   cliente   o dell'espletamento  dei  compiti  di  difesa  o  di rappresentanza del medesimo  in  un  procedimento  giudiziario  o  in  relazione  a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare  un  procedimento,  ove  tali  informazioni  siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.