Antiriciclaggio: in G.U. il DLGS che esclude i consulenti dagli obblighi per l'amministrazione del personale
A cura della redazione
Il DLGS 21/11/2007 n.231 (pubblicato sul S.O. n. 267 alla G.U. 290 del 14/12/2007 e in vigore dal prossimo 29 dicembre) che da attuazione alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/Ce in materia di riciclaggio di denaro sporco e di terrorismo, ha previsto all'art. 12 che i consulenti del lavoro ( così come i commercialisti, i tributaristi, i notai, gli avvocati ed i revisori contabili) sono esonerati dall'osservanza degli obblighi previsti dallo stesso decreto legislativo durante l'esercizio di attività di amministrazione del personale o nella redazione delle dichiarazioni dei redditi.
Quindi in questi casi il consulente del lavoro non ha l'obbligo di identificare il cliente e di inserire i dati in un archivio e conservarli per 10 anni.
Il consulente del lavoro dovrà comunque segnalare all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia il sospetto che sono in corso azioni di riciclaggio di denaro sporco o di finanziamento del terrorismo.
Inoltre il professionista è esonerato dall'obbligo di segnalare le informazioni sospette ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
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