È stato pubblicato sulla GU n. 237 del 4 ottobre 2021 il Decreto Interministeriale 2 settembre 2021, recante criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, c. 3, lett. a), punto 4 e lett. b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Si prevede che il datore di lavoro adotti le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati al provvedimento.

Il datore, nei seguenti casi, deve inoltre predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione predette:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati nel precedente elenco, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, c. 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.