L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento 17/06/2021 n. 155130, ha fornito le istruzioni operative che devono essere seguite al fine di fruire dell'esenzione fiscale nel caso in cui il lavoratore, avente diritto alla NASPI, intenda richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo spettante, in caso di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (ai sensi dell'art. 8 del DLgs 22/2015).

In particolare, il lavoratore deve allegare alla domanda di anticipazione della NASPI:

  • l'attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • lo stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  • l'autocertificazione in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e provvederà a certificare l'erogazione di tali trattamenti nella CU.