Anticipo indebito delle integrazioni Covid: partono le attività di recupero
A cura della redazione
Con il messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022, l’INPS ha indicato le modalità con le quali provvederà al recupero dell’anticipo del 40% delle integrazioni salariali con causale Covid-19, laddove si sia configurata un’erogazione indebita.
Tale circostanza fondamentalmente ricorre nei seguenti casi: è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza; sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza. Inoltre, nei casi di erogazioni dell’anticipo del 40% effettuate, in fase di prima applicazione, a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale, si procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.
Al sussistere di tali ipotesi, l’INPS procederà alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro interessati. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA. Gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, CNS o CIE 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi in “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”.
Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato. Per accedere alla restituzione rateizzata non occorre presentare alcuna domanda, infatti, il sistema proporrà in automatico all’utente entrambe le modalità di restituzione: in unica soluzione o in forma rateizzata. La somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.
In caso di mancato pagamento della somma indebita entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di debito o, nei casi di pagamento rateizzato, di mancato versamento di due rate consecutive, i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’Avviso di addebito sarà contestualmente consegnato all’Agenzia delle Entrate - Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.
Il recupero dell’anticipo del 40%, divenuto indebito in quanto al lavoratore non spetta alcun trattamento, non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.
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