Al fine di soddisfare esigenze del settore turistico alberghiero e agricolo, il Ministero del lavoro con decreto del 04/02/2002 (in G.U. n. 32 del 7/02/2002) ha disposto l'anticipazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari in Italia. Pertanto in attesa dell'emanazione del provvedimento che determina i flussi di ingresso per l'anno 2002 è stata autorizzata la quota di ingresso di 33.000 lavoratori stagionali. La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria), e di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale. Detta quota è stata ripartita tra le Regioni e le Province autonome nel seguente modo: Piemonte (1.300), Lombardia (1.000), Trento (7.000), Bolzano (13.000), Veneto (5.000), Friuli Venezia Giulia (1.000), Liguria (100), Emilia Romagna (3.000), Toscana (1.000), Marche (300), Lazio (300).