Anticipazioni e riscatti salvi se la RITA è richiesta su una porzione di posizione individuale
A cura della redazione
La Covip, con la circolare 8/02/2018 prot. n. 888, ha fornito alcune precisazioni in merito alla richiesta della RITA dopo le modifiche apportate al D.Lgs. 252/2005 dalla Legge di Bilancio 2018, tra le quali che adesso può essere totale il riscatto della posizione per invalidità permanente o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
La circolare ricorda anche che i requisiti che devono essere posseduti per ottenere la RITA, al momento della presentazione dell’istanza, sono i seguenti: cessazione dell’attività lavorativa; raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa; maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza e maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
In alternativa, è possibile richiedere la RITA quando si è in possesso dei seguenti requisiti: cessazione dell’attività lavorativa; inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi; raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente e maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Diversamente dalla previgente disciplina, non è più richiesto il rilascio dell’attestazione INPS, per comprovare il requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori. In suo luogo può essere acquisito l’estratto conto integrato rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi.
Resta, comunque, salva la possibilità di utilizzare l’autocertificazione, se il regolamento del Fondo lo consente.
La Covip ribadisce che la RITA spetti solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro, che hanno cessato l’attività e sono rimasti inoccupati e che la stessa viene erogata direttamente dalla forma pensionistica complementare.
Per quanto riguarda il montante da destinare alla RITA, viene ricordato che lo stesso può riguardare l’intero importo della posizione individuale o una sua porzione.
In merito alla cadenza del frazionamento, la circolare ricorda che l’erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore a 3 mesi, tenuto conto della funzione della RITA, ossia quella si assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati.
Inoltre, in caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, viene ribadito che il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato.
Infine, la circolare ricorda che l’iscritto potrà revocare l’erogazione della RITA secondo le modalità stabilite dal Fondo a cui aderisce, potrà chiedere anticipazioni e riscatti sulla porzione residua della posizione individuale, nel caso in cui non l’abbia utilizzata integralmente per la RITA e se ha deciso di trasferire la posizione individuale questa dovrà comprendere anche la porzione della posizione individuale impegnata a titolo di RITA.
In allegato alla circolare 888/2018, la COVIP ha anche riportato gli articoli degli Statuti e dei Regolamenti dei Fondi che dovranno essere modificati.
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