L’INPS, con la nota prot. n. 18353 del 17/05/2019, facendo seguito al messaggio n. 4664/2019 e a scioglimento della riserva sulla questione inerente i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle domande di ANF, ha precisato che i canali che possono essere utilizzati sono tre: via web direttamente da parte del lavoratore interessato, per il tramite degli enti di patronato oppure mediante presentazione da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente del lavoro.

La questione, ora sciolta definitivamente dall’INPS, prendeva origine dalla circolare 45/2019 nella quale si prevedeva che l’invio delle domande potesse avvenire, oltre che direttamente via web dal lavoratore oppure tramite i patronati, anche attraverso gli intermediari dell’istituto previdenziale (nel quale rientrano anche i CDL).

Successivamente, con il messaggio 4664/2019, l’INPS aveva invece precisato che l’invio delle domande di ANF potesse avvenire esclusivamente via web direttamente dai lavoratori oppure tramite i patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari abilitati. Escludendo così i CDL.

Al fine di fare luce sulla questione, l’INPS, ha preso in esame le disposizioni che regolamentano l’attività dei patronati, ossia la L. n. 152/2001 e quella dei CDL, la L. 12/1979, concludendo che dal combinato disposto delle predette disposizioni si evince che mentre ai patronati l’ordinamento intende attribuire l’assistenza e la tutela dei lavoratori dipendenti in materia assistenziale e previdenziale, i consulenti del lavoro svolgono nell’interesse del lavoratore dipendente soltanto i relativi adempimenti che la legge assegna al datore di lavoro.

Con specifico riferimento alla materia degli ANF, il legislatore (DPR 797/1955) ha inteso coinvolgere direttamente i datori di lavoro, specie con riguardo alla raccolta delle domande, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti per il lavoratore.

Poiché dette disposizioni sono tuttora vigenti, l’INPS ritiene possibile la ricezione e la successiva trasmissione delle domande dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro e quindi anche dai consulenti del lavoro da loro delegati.