L’INPS, con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022, ha fornito istruzioni amministrative in materia di assegno per il nucleo familiare per i familiari – residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo – di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo.

Allo scopo, appare opportuno rilevare che, in virtù della citata sentenza, la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall’INPS ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 69/1988.

Al fine di potere procedere con la verifica e l’accertamento del diritto, nonché della misura della prestazione familiare, l’acquisizione della documentazione necessaria, in gran parte dei casi, avviene mediante le autocertificazioni del richiedente la prestazione, in ottemperanza di quanto previsto dal DPR 445/2000.

Laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l’ANF, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”.

Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.