L’INPS, con il messaggio n. 1375 del 13 aprile 2023, è tornato a fornire indicazioni in merito al diritto - riconosciuto in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 - all’Assegno per il Nucleo Familiare in favore dei lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo.

Allo scopo, viene richiamata una precedente circolare pubblicata nell’agosto 2022 – la n. 95/2022 – con cui l’Istituto previdenziale aveva già chiarito che le eventuali richieste di riesame delle domande respinte, per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, possono essere accolte dalle competenti Strutture territoriali, dopo un’apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della prescrizione quinquennale.

Con il messaggio 1375/2023, l’INPS ha precisato che eventuali richieste di riesame inoltrate al fine di includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già pienamente accolta saranno considerate e gestite dall’Istituto alla stregua di nuove domande di ANF.