Anf per famiglie numerose: la concessione ai cittadini extracomunitari spetta ai Comuni
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 7990 del 15 maggio 2013, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di erogare l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65, L. 448/1998) a cittadini extracomunitari titolari dello status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Innanzi tutto, si chiarisce che è esclusivamente facoltà del Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame e l’Inps non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune.
Ai Comuni è assegnata, inoltre, la potestà di revoca dell’assegno, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, al cui recupero provvede poi l’Inps.
Per quanto attiene, infine, alla procedura di trasmissione per via telematica delle domande di assegno per il nucleo familiare accolte dai singoli Comuni e per le quali viene richiesta l’erogazione del pagamento da parte dell’Inps, si precisa che tale procedura non blocca l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno ma, nel ricordare che "al fine della concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della L. 388/2000) ovvero cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 251/2007 – Inps, circolare 9/2010)", si limita a chiedere all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune.
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