L’INPS, con la circolare n. 92 del 30 giugno 2021, ha fornito istruzioni operative in materia di maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare e indicazioni relative ai nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021- 30 giugno 2022.

Quanto alla maggiorazione, si ricorda che l’art. 5 del D.L. 79/2021, riconosce agli aventi diritto all’ANF, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero. In merito ai livelli di reddito, si sottolinea che rimangono invariati rispetto a quelli validi dal 1° luglio 2020.

Per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative. In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web. Gli importi calcolati dall’INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’INPS. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Rimangono ferme le diverse istruzioni operative per le seguenti categorie: lavoratori dipendenti del settore privato agricolo; lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’INPS con pagamento diretto; lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi; pensionati.

La circolare si occupa anche della compatibilità dell’ANF con l’Assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal D.L. 79/2021. In proposito, partendo dal presupposto che l’ANF è la nuova misura sono incompatibili, il documento di prassi precisa quanto segue:

  • Per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’ANF, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato (ad esempio, genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato).
  • Laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere gli ANF agli attuali beneficiari, con le maggiorazioni, fino al 31 dicembre 2021 (ad esempio, nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure).
  • Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo.