L’INPS, con il messaggio n. 3179 dell’1 agosto 2017, ha precisato che le disposizioni ANF/AF relative ai genitori separati/divorziati, con provvedimenti di affidamento condiviso o esclusivo dei figli, si applicano anche nei casi di scioglimento:

  • Dei nuclei formati da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati da precedente matrimonio o fuori dal matrimonio;
  • Dei nuclei formati da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, qualora il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile mediante il procedimento descritto all’art. 252 C.C.