L'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, ha previsto che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 1999 e l'anno 2000 è risultata pari al 2,6%. Sono stati pertanto rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001 con il predetto indice e gli importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori. L'INPS, con la circolare 5/06/2001 n.121, ha diffuso le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. L'Istituto previdenziale precisa infine che con una circolare da emanarsi prossimamente saranno trasmesse le tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali espressi in Lire e in Euro da applicare ai nuclei familiari senza figli e ai nuclei con figli.