ANF e Fondi di solidarietà: le istruzioni per il conguaglio
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 795 del 23 febbraio 2023, ha fornito nuove istruzioni operative in merito alle modalità di esposizione del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF) erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- nell’elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inserire il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.
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