Pubblicato il decreto 25/05/2001 che corregge il regolamento 452/2000 in materia di erogazione dell'assegno per nucleo familiare e di maternità da parte dei comuni (G.U. 193/2001).
La novità principale è l'applicabilità dell'Indicatore della situazione economica (Ise) ad entrambe le fattispecie. I limiti sono per l'assegno nucleo familiare di lire 36.576.000 con riferimento ad un nucleo di 5 componenti (due coniugi più tre figli minori) e per l'assegno di maternità di lire 52.120.800 con riferimento ad un nucleo di 3 componenti.
Gli assegni sono fissati in lire 203.200 per 13 mensilità quello per il nucleo familiare e in lire 500.000 per massimo 5 mensilità quello di maternità spettante alle donne (italiane o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno) prive di copertura previdenziale.
Le nuove regole sono da applicarsi per gli assegni dell'anno corrente (anf) e per quelli di maternità alle nuove nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenute dal 1° luglio in poi..
Altre novità riguardano la presentazione della domanda (anche da parte di uno solo dei coniugi) e dell'individuazione del nucleo familiare (figli del coniuge convivente equiparati a quelli del richiedente).
Il decreto obbliga quindi i comuni a riconsiderare le posizioni già vagliate in ordine alle novità introdotte dal decreto e fissa la scadenza di 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso (10 ottobre 2001) per la presentazione delle ulteriori domande.