Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 20 maggio 2014, ha stabilito il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps, consistente nell’avere emanato la circolare n. 4 del 15.1.2014, nella parte in cui afferma che il diritto all’assegno ex art. 65 della L. 448/98 (assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dai Comuni) per l’annualità 2013 decorre solo dall’1.7.2013.
L’art. 13, comma 1, della L. 97/2013 (legge europea), di recepimento della direttiva 2003/109, ha previsto espressamente che l’assegno per i nuclei familiari numerosi debba essere erogato, in presenza di determinati requisiti, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Detta disposizione, secondo il Tribunale, non può essere ritenuta ostativa al riconoscimento, ai lungo-soggiornanti, del diritto all’assegno ex art. 65 della L. 448/98 anche nei periodi antecedenti all’entrata in vigore della L. 97/2013 (1.7.2013), atteso che il diritto sussisteva in capo ai soggetti in questione già antecedentemente all’emanazione della legge di recepimento della direttiva.