Ancora restrizioni per l’esportazione/importazione delle sostanze chimiche pericolose
A cura della redazione
Pubblicato il regolamento delegato (UE) 2023/1656 della Commissione del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali
Cosa tratta?
La Commissione europea ha aggiornato il regolamento (UE) n. 649/2012 e saranno applicate nuove restrizioni relative all’esportazione/importazione delle sostanze chimiche pericolose.
Il regolamento (UE) n. 649/2012 dà esecuzione nell’Unione europea alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e garantisce che i paesi che ricevono determinate sostanze chimiche dall’Unione siano:
- informati in merito all’esportazione;
- invitati a fornire il proprio assenso all’esportazione;
- informati in merito al trattamento sicuro delle sostanze chimiche, al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni.
Il regolamento impone etichettatura e imballaggio adeguati delle sostanze chimiche quando sono esportate da uno Stato Membro dell’Unione.
Nell’Allegato I sono elencate sostanze chimiche, pesticidi e sostanze chimiche industriali, soggette a determinati obblighi quando esportate. Le sostanze chimiche pericolose possono essere esportate in quanto tali o sciolte in una miscela o in un articolo.
Quando entra in vigore?
Il regolamento entrerà in vigore il 14 settembre 2023 e si applicherà a partire dal 1° novembre 2023.
Indicazioni operative
In particolare il regolamento è intervenuto sull'Allegato I del regolamento 649 (UE) n. 649/2012, aggiungendo, sostituendo ed eliminando alcune voci nella parte 1 ("Elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione"), nella parte 2 ("Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC"), e nella parte 3 ("Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC").
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