Ancora applicabili gli sgravi per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari
A cura della redazione
L’Inail, con la circolare n. 11 del 15 febbraio 2018, ha comunicato che gli sgravi previsti dall’art. 11 della legge 388/2000 di cui all’art. 6 della legge n.30/1998, su indicazione dei Ministeri competenti, continuano ad applicarsi senza soluzione di continuità con gli anni precedenti, anche nel 2018, a tutte le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. I servizi telematici dell’Istituto sono stati aggiornati.
Gli utenti possono trasmettere le dichiarazioni retributive e verificare l’importo dei premi dovuti con applicazione della riduzione del 45,07% per il 2018 e del 48,70% per il 2017. Le imprese che avessero già inviato le dichiarazioni retributive devono provvedere ad un nuovo invio con il calcolo del premio ridotto.
Anche i pescatori autonomi e i pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, assicurati con i premi speciali unitari ai sensi dell’articolo 42 del decreto della Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fruiscono degli sgravi senza soluzione di continuità rispetto agli anni scorsi e con le stesse modalità. Sono in corso le operazioni per la creazione delle richieste di pagamento, relative alle rate anticipate dei premi speciali unitari 2018 con applicazione dello sgravio, che saranno recapitate a breve agli interessati.
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