Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 54 del 10 luglio 2009, ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo, per il datore di lavoro, di effettuare la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego, nonché a garantire la copertura assicurativa Inail, nelle ipotesi di stipulazione di contratti di insegnamento a titolo gratuito.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro rammenta che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 147/2007, le istituzioni scolastiche provvedono ad effettuare le comunicazioni al Centro per l'impiego "entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro". Dette comunicazioni inoltre, così come previsto dall'art. 1, comma 1180, della L. n. 296/2006, riguardano tutti i rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, i tirocini e le altre esperienze professionali previste dalla normativa vigente.
Stante la lettera della norma, nonché le finalità di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro, l'obbligatorietà della comunicazione si fonda esclusivamente sulla tipologia contrattuale di assunzione del lavoratore, a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia svolto in forma retribuita o a titolo gratuito.
Analoghe ragioni supportano l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli incarichi di insegnamento gratuiti, ex art. 1, comma 10, L. n. 230/2005, conferiti nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Secondo il Ministero, ne consegue che, con riferimento alla stipulazione dei contratti di insegnamento a titolo gratuito, il datore di lavoro risulta obbligato ad effettuare la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, nonché a garantire la copertura assicurativa INAIL come previsto dal Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.