Il Ministero del lavoro, con la nota 3/03/2011 n. prot. 2926, rispondendo all’interpello n.6, ha precisato che lo scambio di manodopera previsto dall’art. 2139 c.c. tra imprenditori agricoli può essere fatto anche tra coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione partendo dalla definizione di imprenditore agricolo nei cui confronti il legislatore riconosce appunto la possibilità dello scambio di manodopera.
In via generale piccolo imprenditore è colui che esercita in modo abituale un’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, in cui il lavoro proprio e dei componenti della famiglia risulta preponderante sul capitale investito e sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi.
In questa definizione rientra sicuramente il coltivatore diretto, mentre la situazione non è così chiara per le figure dei mezzadri e dei coloni.
Infatti queste due figure professionali si collocano a metà tra l’imprenditore e il lavoratore dipendente. Più precisamente si avvicinano all’imprenditore poiché svolgono l’attività in associazione al concedente per realizzare la divisione dei prodotti e degli utili, assumendo in proprio le obbligazioni e la responsabilità patrimoniale personale per le medesime, come la possibilità di acquisire a proprie spese la manodopera necessaria. Dall’altro lato si avvicinano al lavoro subordinato poiché sia il mezzadro che il colono prestano il loro lavoro sotto le direttive del concedente.
In ogni caso è possibile affermare che le due figure professionali rientrano nella più ampia definizione di imprenditore agricolo poiché per loro ricorrono tutte le caratteristiche proprie dell’esercizio d’impresa: professionalità, organizzazione, economicità e la produzione o lo scambio di beni e servizi.
Ciò trova conferma anche per l’INPS che equipara dal punto di vista previdenziale i coloni ed i mezzadri ai lavoratori autonomi e più precisamente ai coltivatori diretti, in quanto iscritti tutti alla medesima gestione speciale pensionistica.
Ne consegue che anche i coloni ed i mezzadri possono farsi rientrare nel concetto di piccoli imprenditori agricoli ammettendo quindi anche in tale caso lo scambio di manodopera ex art. 2139 c.c.