L’INPS, con la circolare 25/05/2018 n.74, ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal Decreto Interministeriale n. 95440/2016.

Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore, a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto a percepire l’assegno ordinario, di importo pari all’integrazione salariale e dunque ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti.

Se la retribuzione è inferiore o uguale a 2.125,36 euro, l’assegno ammonta a 982,40 euro; mentre se la retribuzione è superiore l’assegno è pari a 1.180,76 euro.

Le causali che consentono il ricorso al trattamento a sostegno del reddito sono le seguenti: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà.

Secondo l’art.5, comma 6, del citato decreto interministeriale, l’assegno ordinario può essere erogato (per ciascun Gruppo) a non più di 40 unità lavorative all’anno, per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3.200 giorni di cassa integrazione complessivi annui, nel rispetto delle durate previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

La durata dell’assegno ordinario è disciplinata dall’articolo 30, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148/2015 in base al quale i Fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Le aziende interessate, per accedere alla prestazione, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria; pertanto, il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione. Nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’istanza è irricevibile, mentre nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, si determina uno slittamento della decorrenza della prestazione.

L'accesso all’assegno ordinario è subordinato ad una comunicazione preventiva da parte dell'A.N. G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.

Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, l’INPS rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese disponibili all’interno del cassetto bidirezionale.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare.

L’articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione dell’assegno ordinario, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.

In caso di fruizione dell’assegno ordinario è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni.