L'INL, con la circolare n.1311 del 12/02/2020, ha ricordato che l’obbligo del datore di lavoro di comunicare, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, la chiamata del lavoratore intermittente prima dell'inizio della prestazione non può più essere assolto, nel settore dello spettacolo, mediante la richiesta del certificato di agibilità, così come già indicato con D.M.  27 marzo 2013 e nella successiva circolare 27 giugno 2013 n.27.

Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all’art. 10 del citato decreto sussiste esclusivamente per i lavoratori autonomi, essendo venuto meno l’obbligo nei confronti dei lavoratori subordinati, ivi compresi pertanto i lavoratori con contratto intermittente.

La comunicazione andrà quindi effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittente.

Pertanto, l'INL invita il proprio personale ispettivo a tener conto di quanto sopra sia in relazione alla sanzionabili di un adempimento –quello di comunicare l’utilizzo di prestazioni intermittenti nel settore dello spettacolo – con modalità non più percorribili, sia in relazione alle nuove modalità di comunicazione.