Anche l’evasione contributiva è depenalizzata
A cura della redazione
Con la sentenza n. 14487 dell’8 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che anche il reato di omesso versamento all'INPS delle somme trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 463/1983 (L. n. 638/1983), qualora non eccedente il limite di euro 10.000,00 annue, è stato depenalizzato dall’art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore lo scorso 6 febbraio, e costituisce oggi un illecito amministrativo.
In forza dell'articolo 8 del citato Decreto, in deroga al principio di irretroattività di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 1, le disposizioni sostitutive di sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della novella normativa, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
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