Anche le lavoratrici domestiche beneficiano della maternità flessibile
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 19/05/2008 n.11621, ha precisato che la possibilità di fruire del congedo di maternità un mese prima del parto e degli altri 4 mesi dopo l'evento, anziché del classico 2 mesi prima e tre mesi dopo il parto, deve essere estesa anche alle lavoratrici domestiche.
L'Istituto previdenziale inoltre ricorda che le lavoratrici hanno diritto all'indennità di maternità subordinatamente al requisito contributivo. Quest'ultimo può essere soddisfatto anche attraverso la prosecuzione dell'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza. In sostanza se la lavoratrice presta attività lavorativa anche durante l'ottavo mese, il periodo da prendere a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo risulterà coincidente con i 24 o i 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo flessibile e non con la data di inizio del periodo di congedo ordinario.
Affinchè la domanda volta ad ottenere la flessibilità possa essere accolta dall'INPS, è necessario che la lavoratrice presenti una certificazione sanitaria con data non successiva alla fine del settimo mese di gravidanza.
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