Anche le attività dell'agricoltura, zootecnia e pesca sono lavori gravosi
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro ha reso noto sul proprio sito internet che è stato pubblicato sulla GU n. 47/2018 il Decreto interministeriale 5 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 153, della Legge di bilancio 2018, che provvede a specificare le c.d. professioni gravose, esentate dall'incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell'anno 2019 a causa dell'incremento della speranza di vita, a condizione che i lavoratori interessati svolgano tali attività da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento e siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Le categorie di lavoratori, inserite nell'allegato A del decreto, costituiscono una specificazione di quelle già individuate dalla Legge di bilancio 2017 ai fini dell'accesso all'Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori "precoci" e delle seguenti quattro categorie professionali, inserite nell'allegato B della Legge di bilancio 2018:
- operatori dell'agricoltura, zootecnia e pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Decreto legislativo 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
Queste categorie vanno ad aggiungersi a: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia e operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
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