Anche la reperibilità può essere considerata orario di lavoro
A cura della redazione
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-518/15, ha dichiarato che le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come «orario di lavoro».
Il caso affrontato riguardava un vigile del fuoco che, nei periodi di reperibilità, era tenuto a raggiungere la caserma in 8 minuti e che aveva chiesto di essere risarcito del danno per il mancato pagamento dei servizi di guardia al proprio domicilio.
Il fattore determinante per la qualificazione come «orario di lavoro», secondo la Corte, è costituito dal fatto che il lavoratore è costretto a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno. Occorre considerare, infatti, che tali obblighi, i quali rendono impossibile ai lavoratori interessati di scegliere il luogo in cui stare durante le ore di guardia, rientrano nell'esercizio delle loro funzioni.
Diverso è il caso in cui il lavoratore svolge una guardia secondo un sistema di reperibilità che vuole che esso sia sempre raggiungibile, senza per questo essere obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro. Pur essendo, infatti, a disposizione del suo datore di lavoro, in quanto deve poter essere raggiungibile, in tal caso il lavoratore può gestire il suo tempo con maggiore libertà e dedicarsi ai propri interessi. Di conseguenza, solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi dev'essere considerato come «orario di lavoro».
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