Assindatcolf ha ricordato che il congedo di paternità, riconosciuto ai lavoratori padri in occasione della nascita di un figlio della durata pari a 5 giorni che possono essere goduti entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino, spetta anche ai dipendenti domestici.

Per le suddette giornate i lavoratori hanno diritto di percepire un’indennità pagata direttamente dall’Inps pari al 100% della retribuzione (per le lavoratrici domestiche la maternità obbligatoria è invece indennizzata nella misura del 80% della retribuzione convenzionale).

Oltre al congedo obbligatorio i lavoratori domestici possono anche fruire di 1 giorno in più, il cosiddetto congedo facoltativo qualora la madre rinunci ad 1 giorno dei suoi 5 mesi di maternità obbligatoria.

Il lavoratore che intende fruirne deve darne comunicazione al proprio datore di lavoro e all’Inps, mediante procedura telematica, attraverso la presentazione di due differenti domande: ‘congedo obbligatorio’ e ‘congedo facoltativo’ qualora la madre rientri al lavoro con un giorno di anticipo.