Il Ministero dell'interno, con la circolare 15/09/2009 n.5715, ha reso noto che anche il permesso di soggiorno per famiglia ex art. 28 del DPR 334/2004 (Art. 19 L. 286/98) può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato e autonomo, per attesa occupazione e per residenza elettiva.
Infatti il predetto permesso, rilasciato agli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana nei cui confronti non può essere adottato il provvedimento di espulsione, differisce da quello per motivi familiari ex art. 30 del T.U. immigrazione solo per i presupposti originatori. In ogni caso devono essere assicurati allo straniero gli stessi diritti e facoltà.
La ratio dell'estensione della facoltà di conversione anche ai predetti permessi, secondo il Ministero, deve essere ricercata nel fatto che sussiste la necessità di salvaguardare le posizioni di quei cittadini stranieri che altrimenti si vedrebbero preclusa la possibilità di soggiornare legalmente in Italia a seguito delle modifiche disposte dalla L. 94/2009.